Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 18:55 METEO:FIRENZE18°  QuiNews.net
Qui News firenze, Cronaca, Sport, Notizie Locali firenze
venerdì 19 aprile 2024
Tutti i titoli:
corriere tv
Cosa ha detto Bonelli su Salis prima di ufficializzare la candidatura

Imprese & Professioni lunedì 11 giugno 2018 ore 15:12

Il testamento olografo: cos'è?

Approfondiamo oggi questa interessante e attualissima tematica legale.



FIRENZE — Ne parliamo con Giacomo GuerriniAvvocato a Panzano in Chianti e a Firenze. 

Redazione del testamento olografo
Per disporre validamente per testamento occorre, innanzitutto, che il disponente/testatore sia capace di intendere e volere nel momento esatto in cui scrive le disposizioni testamentarie.

Un testamento è valido ed efficace a meno che il disponente/testatore, nel momento esatto in cui ha scritto le disposizioni testamentarie, fosse in stato di "totale incapacità mentale", ovvero “assolutamente privo di coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi”, dunque la condizione di vecchiaia o malattia che non arrivi a tanto non è rilevante (Tribunale di Firenze 2 febbraio 2015).

Il testamento olografo è una scrittura privata redatta per intero dal testatore a mano, a pena di nullità.

Pertanto, chi non sa o non può leggere e scrivere non può fare testamento olografo.

L’autografia deve rispondere a due requisiti fondamentali:

- la personalità, intesa come sicura provenienza dal testatore;

- l'abitualità, nel senso che la grafia deve essere quella normalmente usata dal testatore: è quindi perfettamente valido un testamento scritto in stampatello o, addirittura, con la stenografia, se questi erano i modi di scrittura soliti del de cuius.

Sono nulli, per mancanza del carattere della personalità, gli scritti redatti con mezzi meccanici, quali scritturazione a macchina, al computer, con l'utilizzo di moduli predisposti o simili, o con l'intervento di un terzo, che scrive le volontà al posto del testatore, anche se sotto dettatura.

Riguardo a questo ultimo aspetto, per invalidare il testamento è necessario che l'intervento del terzo abbia eliminato il carattere di stretta personalità della grafia: è stata pertanto riconosciuta la validità di un testamento nel quale il terzo si era limitato semplicemente a frenare il tremito della mano del testatore.

Basta anche una sola parola scritta non dal testatore ma da altri nel corpo delle disposizioni per esporre il testamento al rischio di invalidità, perché si potrebbe presumere che la volontà del testatore sia stata coartata.

In secondo luogo, il testamento deve essere datato: deve recare l'indicazione di giorno, mese ed anno, fondamentali per consentire l'accertamento della capacità del disponente al momento della confezione e per stabilire l'efficacia tra più testamenti redatti dalla stessa persona.

Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili: possono quindi avere effetto più testamenti redatti allo stesso tempo o in tempi diversi, purché negli stessi non siano contenute disposizioni tra loro incompatibili.

La data può essere apposta in qualunque punto, prima o dopo le disposizioni di ultima volontà, ma deve necessariamente risultare dal testamento e non altrove: ad esempio, il testamento con la data apposta sulla busta, anziché sulla scheda, è stato dalla giurisprudenza considerato privo di data.

La sanzione della mancanza di data è l'annullabilità.

Infine, il testamento deve essere sottoscritto dal testatore, a pena di nullità.

La firma deve essere autografa ed apposta alla fine delle disposizioni e deve permettere l'identificazione dell'autore delle stesse senza possibilità di equivoco.

Va bene anche l’uso di espressioni diverse dal nome (ad esempio: “Vostro padre”, oppure un nomignolo) purché idonee ad identificare con certezza la persona del testatore (in tal senso già Trib. Firenze 6 giugno 1955).

La sottoscrizione ha non soltanto la finalità di conferire autenticità al testamento, ma anche quella di conferma definitiva e solenne delle volontà.

Conservazione del testamento olografo
Il testamento olografo può essere conservato dal disponente a casa o in un altro luogo da lui prescelto, oppure consegnato ad un Notaio, con un deposito che può essere formale, con conseguente redazione di un verbale, redatto in presenza di due testimoni, oppure, come accade nella maggioranza dei casi, semplicemente fiduciario, senza l'osservanza di formalità particolari.

Nel primo caso, ossia quello della conservazione da parte del disponente o di persona incaricata, sussiste lo svantaggio del rischio di smarrimento, soppressione, alterazione o falsificazione della scheda: può accadere che, al momento della morte, il testamento non venga presentato da alcuno per la pubblicazione, o perché non se ne conosce l'esistenza o perché, volutamente, si decide di non dar seguito alle volontà del defunto.

Nel secondo caso, il deposito presso un Notaio garantisce la conservazione della scheda, che in qualsiasi momento potrà essere comunque ritirata o modificata.

Resta fermo il fatto che, sia che il testamento sia stato conservato a casa dal testatore o da persona di fiducia, sia che sia stato consegnato ad un Notaio, per la sua pubblicazione sarà comunque e sempre necessaria la richiesta al Notaio stesso da parte di un soggetto che dichiari di avervi interesse.

Il Notaio non è tenuto a sapere della scomparsa del testatore, della quale saranno gli aventi diritto a doverlo informare, chiedendo l'apertura degli atti di ultima volontà.

Come si contesta l'autenticità del testamento olografo?
In passato la giurisprudenza riteneva che per contestare l’autenticità di un testamento olografo fosse necessario esperire un procedimento ad hoc, quello della querela di falso disciplinato agli articoli 221 e seguenti del codice di procedura civile.

Si tratta di un procedimento connotato dalle massime garanzie: Giudice collegiale, intervento obbligatorio del Pubblico ministero, possibile sequestro del documento nelle forme del codice di procedura penale.

Tale orientamento è ormai superato: si ritiene ormai che non sia necessario proporre querela di falso e che sia sufficiente proporre una ordinaria domanda di accertamento negativo in ordine alla provenienza della scrittura privata (Cass. n. 711/2018, n. 30953/2017, n. 12307/2015).

A fronte di tale mutato orientamento giurisprudenziale la contestazione dell’autenticità di un testamento olografo è certamente divenuta più agevole dal punto di vista processuale, fermo restando l’onere probatorio che continua a gravare sull'interessato.


Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno